Note legali sul Diritto d’autore in Italia ed Europa

In Italia:

Le opere dell’ingegno sono quei beni immateriali che consistono in creazioni dell’intelletto umano che presentino le seguenti caratteristiche: creatività, concretezza di espressione e appartenenza ad uno dei settori della produzione intellettuale espressamente considerati dalla legge.

Le opere dell’ingegno sono tutelate dal diritto d’autore, regolato a livello nazionale principalmente dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, e sempre secondo la normativa italiana, infatti, “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” art. 2575 del codice civile.

Dunque, tutte le opere sopramenzionate, in quanto frutto dell’ingegno, del talento e quindi dell’intelletto di un singolo o più individui rientrano nella sua sfera giuridica e patrimoniale di questi e sono tutelate dalla legge come un bene in sé.

L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d’autore.
L’autore può esercitare i diritti esclusivi tipici previsti dalla legge stessa, quali il diritto di pubblicazione, il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci), il diritto di trascrizione dell’opera orale, il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, il diritto di comunicazione al pubblico e, nello specifico, il diritto di radiodiffusione, il diritto di distribuzione, il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta, il diritto di noleggio e di dare in prestito, il diritto di modificazione.

I diritti tipici sopra menzionati sono indipendenti tra loro e il titolare può esercitarli sia congiuntamente che disgiuntamente e con riferimento all’intera opera o a ciascuna delle sue parti. La durata dei diritti di utilizzazione economica è stabilita, dall’art. 25 legge sul diritto d’autore, per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Tale durata è indipendente dal fatto che i diritti vengano esercitati o meno.

Indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell’opera, l’autore ha una serie di facoltà, chiamate diritti morali, che sono regolamentate agli artt. da 20 a 24 della legge sul diritto d’autore. Lo scopo del diritto morale è quello di proteggere la  personalità dell’autore quale si manifesta nella sua opera, purché questa  rientri tra quelle che possono formare oggetto di tutela.

Il diritto d’autore, o meglio, le sole prerogative patrimoniali riservate all’autore hanno una durata circoscritta nel tempo, mentre i diritti morali sono  imprescrittibili. Infatti, dopo la morte dell’autore, il diritto di paternità intellettuale e quello all’integrità dell’opera possono essere fatti valere, ai sensi dell’art. 23 della legge sul diritto d’autore, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L’art. 25 l.d.a. prevede invece che i diritti di utilizzazione economica dell’opera durino per tutta la vita dell’autore più 70 anni dopo la sua morte, in seguito alla quale i diritti potranno essere esercitati dai suoi eredi. La l.d.a., agli artt. 115-117, regolamenta la trasmissione agli eredi dei diritti dell’autore deceduto. Così dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l’Autorità giudiziaria, su istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio. Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici civile e di procedura civile. La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e dagli artt. 116 e 117 l.d.a.

Trascorsi i 70 anni dalla morte dell’autore, l’opera si considera “caduta in pubblico dominio” ovvero non è più soggetta al diritto d’autore.

Nel caso delle opere composte dal contributo indistinguibile di più soggetti, la durata dei diritti di utilizzazione economica è determinata sulla base della vita del coautore che muore per ultimo. Nelle opere collettive a ciascun soggetto spettano i diritti di utilizzazione economica sulla parte di cui egli è autore esclusivo. La durata dei diritti patrimoniali sull’ opera collettiva nel suo complesso è di 70 anni dal momento della prima pubblicazione dell’opera. Quest’ultimo principio (dei 70 anni dalla prima pubblicazione) si applica anche per le opere anonime o pseudonime.

In Europa:

Chi crea un’ opera letteraria, scientifica o artistica originale, come poesie, articoli, film, canzoni o sculture, è tutelato dal diritto d’autore o copyright. Nessuno a parte l’autore ha il diritto di pubblicare o riprodurre l’opera.

Nei paesi dell’UE il copyright tutela la proprietà intellettuale fino a 70 anni dalla morte dell’autore, oppure 70 anni dalla morte dell’ultimo superstite in caso di opere realizzate collettivamente.

Al di fuori dell’UE, nei singoli paesi che hanno firmato la convenzione di Berna , la durata della tutela può variare, ma è di almeno 50 anni dalla morte dell’autore.

Per poter dimostrare in un dato momento l’esistenza di un’opera, è opportuno registrala.

La tutela del copyright conferisce i seguenti diritti esclusivi:

  • diritti economici, che garantiscono il controllo sull’opera e una retribuzione in caso di uso tramite vendita o licenza
  • diritti morali, che di solito tutelano i diritti di rivendicare la paternità dell’opera (diritto di attribuzione) e di respingere eventuali modifiche (diritto di integrità).